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D.I.A. in Sanatoria

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La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria è una pratica amministrativa che bisogna redigere in caso di lavori effettuati in assenza di titolo abilitativo del proprio appartamento, negozio, ecc. Deve essere obbligatoriamente predisposta dal proprio tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.) e depositata presso il Comune o Municipio di appartenenza.

 

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Super D.I.A.

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Cos'è la super D.I.A.

Si può ricorrere alla super Dia per realizzare nuove costruzioni o ampliamenti ma solo quando esistono piani attuativi che contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.  Le procedure veloci si possono estendere agli immobili soggetti a vincolo (archeologico, paesistico, monumentale, ecc.) quando l'ente interessato alla tutela rilascia il nulla osta ai lavori.  I lavori possono iniziare dal 21° giorno (entro un anno) dopo la presentazione della domanda. La validità è di tre anni dall'inizio dei lavori salvo chiedere proroga.  L'iter si conclude con la presentazione di una dichiarazione di conformità al progetto delle opere realizzate, redatta dal direttore di lavori.

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Permesso di Costruzione (approfondimento)

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Il Permesso di Costruire è il provvedimento amministrativo che il Comune rilascia al proprietario di un immobile, o a chi ne ha titolo, per la realizzazione di nuovi edifici oppure l'ampliamento o la trasformazione di edifici esistenti con la creazione di nuove volumetrie o superfici utili sia per l'uso abitativo che direzionale, produttivo, artigianale e commerciale.

L'articolo 10 del D.P.R. 380/01 spiega chiaramente che sono soggetti a Permesso di Costruire:

  • gli interventi di nuova costruzione;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad ottenere un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano aumenti di unità immobiliari, di volumetrie, alterano la sagoma, oppure, per quanto riguarda gli immobili situati nelle zone omogenee A, comportino cambi di destinazione d'uso.

Gli interventi dovranno naturalmente essere conformi al Piano Regolatore Generale vigente, alle norme tecniche di atturazione, al regolamento edilizio e di  igiene, nonchè a tutta la normativa edilizia e urbanistica vigente al momento della richiesta.

Di particolare importanza è l'articolo 15 del dpr 380/01, che definisce quali sono i limiti entro i quali debbono essere iniziati e terminati i lavori. Il limite per l'inizio dei lavori non può superare un anno dal rilascio del permesso.  Invece, il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può andare oltre i tre anni dalla data di inizio dei lavori. Il decorso dei termini fa di conseguenza decadere lo stesso permesso per la parte non eseguita, a meno che, prima della scadenza non sia richiesta una proroga.

Nella maggioranza dei casi la realizzazione di opere sottoposte a permesso di costruire comporta il pagamento di oneri di urbanizzazione al Comune


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Certificato di agibilità

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L’Ufficio Agibilità disciplina il rilascio dei certificati di Agibilità ai sensi del D.P.R. n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" del 6 giugno 2001 entrato in vigore il 30 giugno 2003. Affinché gli edifici possano essere utilizzati è necessario che il proprietario richieda il certificato di agibilità entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori (artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01) seguendo la modulistica prevista. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Le domande vanno presentate presso l’Ufficio Protocollo, Ufficio Verifiche e Controlli Agibilità.

I certificati di Agibilità, oggetto di verifica, sono individuati mediante procedura informatica di sorteggio a campione, con una percentuale del 50% dei certificati rilasciati nel mese precedente. Tale procedura di verifica si conclude con un provvedimento di:

  • conferma del Certificato di Agibilità;
  • sospensione del Certificato di Agibilità;
  • revoca del Certificato di Agibilità.

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Contributo per il rilascio del permesso di costruire

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Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto del comma 5, dell'art. 2 L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

 

  1. all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
  2. alle caratteristiche geografiche dei comuni;
  3. alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
  4. ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dal penultimo e ultimo comma, dall'art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. 
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